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D.L. N. 59/2016: NOVITA’ IN TEMA DI PROCEDURE ESECUTIVE

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
28 Maggio 2016
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LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA

L’articolo 4 del decreto comprende una serie di modifiche a diverse norme del codice di rito in materia di espropriazione forzata, che la relazione tecnica descrive come “misure di semplificazione e razionalizzazione”.

Non può tacersi che, dopo circa nove mesi dall’ultimo intervento in materia, il legislatore ritorna sulla disciplina relativa all’espropriazione forzata, per perseguire il suo (già poco tollerato) cammino verso l’accelerazione, costi quel che costi, delle procedure esecutive.

Le modifiche di cui, in questa sede di prima lettura, si evidenziano le maggiori perplessità sono le seguenti:

– la modifica dellʼart.615, con cui il legislatore inibisce quasi del tutto la possibilità di proporre l’opposizione all’esecuzione dopo l’assegnazione o la vendita: potrebbe trattarsi di un probabile, maldestro, tentativo di tutelare l’aggiudicatario o l’assegnatario, verosimilmente alla luce dell’orientamento che ne protegge l’acquisto anche in ipotesi di caducazione del titolo esecutivo successiva all’assegnazione o alla vendita; strettamente connessa a questa riforma si pone la previsione del nuovo avvertimento che l’atto di pignoramento deve contenere, in merito alla cui inosservanza, però, non è stata indicata la sanzione;

-la tempistica imposta alle vendite a mezzo di commissionario prevista dall’art. 532, alla cui scadenza scatta una nuova ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo, fuori dai presupposti di cui all’art. 164 – bis delle disposizioni per l’attuazione al codice di rito (norma, introdotta dal dl. 132 del 2014, conv. con modifiche dalla l. 162/14, che prevede la chiusura anticipata del processo esecutivo quando, tenuto conto dei costi per la sua prosecuzione, delle probabilità della liquidazione del bene pignorato e del suo presumibile valore di realizzo, si ritenga non possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori);

– la previsione secondo cui il giudice, dopo tre tentavi deserti, dispone un nuovo esperimento di vendita ad un prezzo dimezzato rispetto a quello precedente. Bisognerà attendere la concreta influenza che produrrà quest’ultima disposizione, ma il timore che si realizzi una vera e propria svendita degli immobili alle aste giudiziarie lascia difficilmente confidare nella nascita di un nuovo tipo di mercato immobiliare, competitivo sin dal primo esperimento.

 

Quadro sinottico delle novità in materia di espropriazione forzata
   
492 Sulla forma del pignoramento
503 Sui modi della vendita forzata
532 Sulla vendita a mezzo di commissionario
560 Sul modo della custodia
569 Sul provvedimento per l’autorizzazione alla vendita
588 Sul termine per l’istanza di assegnazione
590-bis Sull’assegnazione a favore di terzo
591 Sul provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto
596 Sulla formazione del progetto di distribuzione
615 Sull’opposizione all’esecuzione
648 Sull’esecuzione provvisoria in pendenza di esecuzione
16-bis dl 179/2012 Sul processo civile telematico
155-sexies Sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

 

 

4.1. Gli articoli modificati e entrata in vigore

a) Modifica dell’atto di pignoramento ex art. 492 c.p.c.: il nuovo avvertimento relativo all’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.  
Il legislatore aggiunge, al terzo comma dell’art. 492, un periodo ove prescrive che il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, ai sensi dell’art. 615, secondo comma terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530 e 552 (sull’espropriazione mobiliare) e 569 (sull’espropriazione immobiliare), salvo essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

 

Come già osservato, la norma nulla dispone circa la mancanza dell’avvertimento de quo nell’atto di pignoramento, demandando così agli interpreti il non agevole compito di individuarne la conseguenza dal punto di vista della validità dellʼatto.

La norma si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
   
b) Modifica all’art. 503: la possibilità di disporre l’incanto  
Il legislatore ritorna sull’art. 503, perfezionando quanto già precedentemente stabilito nel 2014 (l’art. 19, comma 1 lett. d-bis del dl 132/2014), in ordine alle modalità della vendita forzata, e, in particolare, alla possibilità che il giudice disponga l’incanto unicamente laddove ritenga probabile la vendita ad un prezzo superiore alla metà del valore del bene come stimato a norma dell’art. 568, in tema di espropriazione immobiliare (22). A codesta previsione, aggiunge ora il riferimento agli articoli 518 e 540-bis, in tema di espropriazione mobiliare. La disposizione è in vigore dal 4 maggio 2016, giorno successivo a quello della entrata in vigore della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale
   
c) Modifica allʼart. 532 c.p.c.: il termine per la vendita a mezzo di commissionario  
Il legislatore sostituisce il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell’art. 532, prescrivendo che il giudice fissi il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale – non superiore a sei mesi – alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Ove ciò avvenga, il giudice, salvo che non vi siano istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche laddove non sussistano i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito (i quali riguardano la valutazione secondo cui non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo). La disposizione è in vigore dal 4 maggio 2016, giorno successivo a quello della entrata in vigore della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
   
d) Modifica all’art. 560 sulla custodia  
Il legislatore modifica, al fine di semplificare l’iter di liberazione dell’immobile pignorato, il quarto comma dell’art. 560.

In particolare, stabilisce che il provvedimento di liberazione dell’immobile sia attuato dal custode, secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare e senza osservare le formalità prescritte per l’esecuzione per rilascio dell’immobile (di cui agli artt. 605 e seguenti), anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, salvo che questi non lo esentino. Il giudice, ai fini dell’attuazione dell’ordine, può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.

È da verificare se e come l’esclusione del ricorso alla procedura di esecuzione per rilascio potrà, o meno, condurre al riconoscimento al custode di alcuni dei compiti sino ad oggi svolti dall’ufficiale giudiziario.

Il legislatore, inoltre, aggiunge al quinto comma dello stesso art. 560 un ulteriore periodo in cui attribuisce ai soggetti interessati a presentare l’offerta d’acquisto il diritto di esaminare i beni in vendita, entro sette giorni dalla richiesta, purché con modalità idonee a preservare la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. Quanto alle modalità, la suddetta richiesta va formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere comunicata fuorché al custode.

La disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   
e) Modifica all’art. 569, l’obbligatorietà delle modalità telematiche, salvo pregiudizi per i creditori o la procedura  
Il legislatore, intervenendo sul quarto comma, afferma che il giudice “stabilisce” (in luogo del “può stabilire”) che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, e, ove previsto, l’incanto nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di rito; ciò sempreché non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. La disposizione si applica alle vendita forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
   
f) Modifiche all’art. 589 e 590 – bis: l’assegnazione a favore di un terzo  
Il legislatore stabilisce che l’istanza di assegnazione possa essere presentata anche a favore di un terzo, sempre entro dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, ove essa non abbia luogo.

La nuova norma introdotta all’art. 590-bis detta le modalità procedimentali dell’assegnazione a favore di terzo, stabilendo che il creditore, assegnatario a favore di un terzo, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione, ovvero dalla sua comunicazione, deve dichiarare in cancelleria il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando altresì la dichiarazione di questi di volerne profittare.

In mancanza, il trasferimento è effettuato a favore del creditore.

Ѐ infine previsto che, in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione incombano esclusivamente sul creditore.

Le disposizioni si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   
g) Modifica all’art. 591, il dimezzamento del prezzo dopo il terzo tentativo deserto  
Il legislatore prevede che, dopo il terzo esperimento di vendita deserto, il giudice possa dimezzare il prezzo base fissato per il tentativo precedente.

 

Ai fini dell’applicazione della disposizione si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita, anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del presente decreto
   
h) Modifica all’art. 596: il progetto parziale di distribuzione  
Il legislatore attribuisce la possibilità che il giudice, o il professionista delegato a norma dell’art. 591 – bis formino un progetto di distribuzione parziale, il quale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. La disposizione è entrata in vigore in data 4 maggio, ossia il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto
   
i) Modifica all’art. 615 c.p.c.: l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione proposta dopo la vendita o l’assegnazione  
Come già detto, il legislatore dispone l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione ove proposta, nell’esecuzione per espropriazione mobiliare e immobiliare, successivamente alla vendita o all’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. La disposizione si applica ai procedimenti per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
   
l) Modifica all’art.648 sull’esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione  
Il legislatore sancisce che “il giudice deve concedere” (in luogo del “il giudice concede”) l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. Non resta che attendere l’influenza che questa volontà legislativa – che sembrerebbe volta ad eliminare ogni margine alla valutazione giudiziale in ordine alla attribuzione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in ipotesi di non contestazione – potrà esercitare sulle riflessioni inerenti alla natura e agli effetti della non contestazione, specie in punto di valutazione giudiziale del comportamento omissivo alla luce del complessivo quadro probatorio. La disposizione è entrata in vigore in data 4 maggio, ossia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto.
   
   
m) Modifica ai commi 9 sexies e 9 septies dell’art. 16 – bis, dl 179 – 2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012 (sull’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), sui rapporti riepilogativi del professionista delegato  
Con un intervento che sembrerebbe consentire una maggiore possibilità di verificare l’andamento delle attività delegate, il legislatore stabilisce che il professionista delegato, a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, depositi, con modalità telematiche:

–       un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita;

–       dei rapporti riepilogativi periodici delle attività svolte, con cadenza semestrale;

un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell’ultimo rapporto depositato, entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione.

La disposizione è entrata in vigore in data 4 maggio, ossia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto

 

 

  1. L’ACCESSO DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI
L’ultima modifica di cui si offre un sintetico ragguaglio riguarda l’art. 155 – sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di rito, sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Si rammenta che la norma, inserita dal dl 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. 162 del 2014, prevede al primo comma che le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche in ordine all’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito delle procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.

Con l’intervento in discorso, il legislatore ne modifica il secondo periodo, stabilendo che, ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale possano avvalersi delle disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, per accedere ai dati relativi ai soggetti “nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti”.

Prescrive altresì che, qualora ci si avvalga di tali disposizioni nell’ambito delle procedure concorsuali e dei procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetti al giudice del procedimento.

La disposizione è entrata in vigore in data 4 maggio, ossia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto