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ESECUZIONE FORZATA – RAPPRESENTANZA DELL’OFFERENTE

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
3 Luglio 2016
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 5 maggio 2016, n. 8951, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – VENDITA – SENZA INCANTO – Legittimazione a presentare le offerte – “Procuratore legale” – Nozione – Esercente la professione forense – Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della vendita con incanto – Esclusione – Ragioni.

 

In materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l’offerta di acquisto – in caso di vendita senza incanto – è anche il “procuratore legale” dell’offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di “avvocato”, e non riferibile invece al procuratore “non falsus”), dovendosi escludere un’irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l’offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di “procuratore legale”, attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita.