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ESECUZIONE SU BENE DIVERSO DA QUELLO PIGNORATO

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
24 Novembre 2018
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25687, sez. II civile

ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – VENDITA – TRASFERIMENTO – Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. – Erronea indicazione del bene oggetto di trasferimento – Inesistenza – Esclusione – Invalidità – Sussistenza – Rimedi – Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – Ammissibilità – Fattispecie.

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.

(In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sottoposti a pignoramento non soltanto la nuda proprietà degli immobili, ma anche l’usufrutto vantanto sul bene pignorato da una parte alla quale l’atto era stato notificato, ritenendo che ogni questione relativa al dedotto vizio relativo alla mancata indicazione nell’atto di pignoramento di tale diritto, fosse ormai preclusa non essendo stata fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi).