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TITOLO ESECUTIVO PER IL RILASCIO DELL’IMMOBILE

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
16 Settembre 2016
Categoria:   Giurisprudenza

ESECUZIONE FORZATA

Cassazione, sentenza 17 giugno 2016, n. 12523, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – VENDITA – TRASFERIMENTO – Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. – Idoneità a fungere da titolo esecutivo per il rilascio – Opposizione all’esecuzione per rilascio – Condizioni. 

 

Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le censure riguardanti non il “modo” in cui si è svolta l’espropriazione (e, quindi, l’idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore dell’aggiudicatario), bensì l’efficacia del decreto come titolo per l’esecuzione ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l’immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto.