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Documentazione ipocatastale

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
29 Giugno 2014
Categoria:   Giurisprudenza

ESECUZIONE FORZATA – DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE

Cassazione, ordinanza 8 maggio 2014, n. 10009, sez. VI – 3 civile

ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – VENDITA – Integrazione della documentazione ipocatastale – Assegnazione di un termine ex art. 567, terzo comma, cod. proc. civ. – Condizioni – Verifica giudiziale della sussistenza di giusti motivi – Esclusione – Applicabilità della norma alla stregua della disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 3 sexies, del d.l. n. 35 del 2005.

In tema di espropriazione immobiliare, l’assegnazione di un termine al creditore per integrare la documentazione ipocatastale, ai sensi dell’art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, non è subordinata al preventivo vaglio di sussistenza dei “giusti motivi” da parte del giudice, non rilevando che il termine originario fosse decorso nella vigenza della disciplina preesistente (la quale non distingueva l’ipotesi dell’incompletezza della documentazione da quella dell’omesso deposito), in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 3 sexies, del d.l. n. 35 cit., le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall’ordinanza emessa prima del 1 marzo 2006.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 n. 6, Legge 14/05/2005 num. 80
Massime precedenti Vedi: N. 940 del 2012, N. 14812 del 2012