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ALIUD PRO ALIO E VENDITA FORZATA

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
31 Marzo 2016
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA – VENDITA FORZATA – EFFETTI – VIZI DELLA COSA – Differenza strutturale tra vendita forzata e vendita negoziale – Conseguenze sulla nozione di “aliud pro alio” – Portata – Fattispecie.

La differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all’adozione, per la prima, di una nozione lata di “aliud pro alio”, con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all’assolvimento della destinazione d’uso che, presa in considerazione nell’ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l’offerta dell’aggiudicatario.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso “l’aliud pro alio” relativamente alla vendita forzata di una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell’immobile).