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ASTE IMMOBILIARI: RIMBORSI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO VERSATE IN ECCEDENZA

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
5 Dicembre 2014
Categoria:   Articoli

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, ha esteso l’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del “prezzo valore” anche ai trasferimenti di immobili a uso abitativo e relative pertinenze, avvenuti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.
L’orientamento è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2014, che ha superato la precedente posizione assunta con la risoluzione n. 102/2007.

Con la risoluzione n. 95/E del 3 novembre 2014, in risposta ad un interpello, l’Agenzia ha precisato che la pronuncia della Corte Costituzionale esplica effetti anche in riferimento ai trasferimenti derivanti da pubblico incanto effettuati prima del deposito della sentenza medesima, ma solo a condizione che si tratti di rapporti non “esauriti”, (sono esauriti i rapporti rispetto ai quali è decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l’esercizio dei diritti a essi relativi, ad esempio quando è decorso il termine previsto per presentare l’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate). Con riferimento all’imposta di registro, il termine di “esaurimento” è di tre anni dalla stipula dell’atto.
L’Agenzia ricorda inoltre che, essendo quello del “prezzo valore” un regime opzionale, sarebbe normalmente necessaria la specifica richiesta della parte acquirente. Ma, in considerazione del fatto che la richiesta di applicazione del “prezzo valore” non poteva essere formulata dal contribuente in quanto non prevista dalle norme in quel momento, benchè l’atto di trasferimento sia già stato registrato, il contribuente potrà esercitare l’opzione per l’applicazione del “prezzo valore” con un’apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di rimborso, entro i termini previsti dall’articolo 77 del Tur.
Quindi una sorpresa positiva per i cittadini  (privati, non aziende) che nei tre anni 2011-2012 e 2013 hanno acquistato casa ad un’asta immobiliare e che potranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte di registro versate.
Prima della sentenza della Corte Costituzionale, chi si vedeva assegnato in asta un immobile pagava il dovuto al Fisco sulla base del prezzo di aggiudicazione.

La sentenza ribalta in qualche modo la giurisprudenza sin qui seguita. La Corte, infatti, «ha riconosciuto agli aggiudicatari persone fisiche di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze acquistati all’asta giudiziaria nell’ambito di una procedura esecutiva, il diritto di richiedere l’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del “prezzo-valore” ex art. 1, comma 497 della legge 23/12/2005 n.266, così come modificato sulla base della citata sentenza della Corte». “Questo principio è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate che ha emanato apposita circolare».

È interessante che questo principio si applichi non solo da inizio 2014 (la sentenza è di gennaio), ma abbia valore anche retroattivo (per tre anni), purché si faccia ricorso.