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DANNI AL BENE CAGIONATI DOPO L’AGGIUDICAZIONE

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
12 Settembre 2014
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 30 giugno 2014, n. 14765, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – VENDITA – TRASFERIMENTO

Nella vendita forzata, l’applicabilità delle norme del contratto di vendita, non incompatibili con la natura dell’espropriazione forzata, riguarda anche l’art. 1477 cod. civ., concernente l’obbligo di consegna della cosa da parte del venditore, ivi compresi gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita. Ne deriva che, in relazione allo “ius ad rem” (pur condizionato al versamento del prezzo), che l’aggiudicatario acquista all’esito dell'”iter” esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede a carico dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato oggetto della volontà dell’aggiudicatario e quanto venduto, nonché un obbligo di correttezza (quale espressione di un principio di solidarietà sociale)anche dei terzi, i quali, allorché l’aggiudicatario lamenti la perdita o il danneggiamento dell’immobile aggiudicato prima del deposito del decreto di trasferimento, rispondono del relativo danno a norma dell’art. 2043 cod. civ.

(In applicazione del principio esposto, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito ha condannato al risarcimento dei danni un terzo che, d’accordo con i proprietari, aveva effettuato, dopo l’aggiudicazione di un fondo ma prima del decreto di trasferimento, il taglio di alberi da pioppo ivi insistenti).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2, Cod. Civ. art. 1218, art. 1477, art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 586
Massime precedenti Conformi: N. 17304 del 1995