ESECUZIONE FORZATA
Cassazione, sentenza 10 febbraio 2015, n. 2474, sez. III civile
ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – VENDITA – PREZZO E VALORE – Prezzo base – Fissazione – Valutazione effettuata da un esperto – Determinazione di un importo verosimilmente inferiore al valore di mercato – Invalidità dell’ordinanza di vendita – Esclusione.
In tema di espropriazione forzata, non incide sulla validità dell’ordinanza di vendita all’incanto la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l’esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 586
Massime precedenti Conformi: N. 8304 del 2008