Cassazione, sentenza 30 giugno 2014, n. 14774, sez. III civile
PROVA CIVILE – CONSULENZA TECNICA – POTERI DEL GIUDICE
Espropriazione immobiliare – Vendita all’incanto – Asserita inadeguatezza della c.t.u. quanto al valore del bene – Rinnovazione – Discrezionalità del giudice – Insindacabilità.
Il potere del giudice dell’esecuzione di disporre, prima della vendita all’incanto dell’immobile espropriato, la rinnovazione della c.t.u. ad esso relativa, in quanto troppo risalente nel tempo nonchè palesemente inadeguata a rispecchiare il valore effettivo del bene sottoposto a vendita forzata, rientra tra i poteri discrezionali del giudice il cui esercizio o meno non è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, art. 510
Massime precedenti Vedi: N. 25569 del 2010