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LA MANCANZA DELLA TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’ BLOCCA L’ESECUZIONE IMMOBILIARE

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
8 Aprile 2014
Categoria:   Giurisprudenza

Con sentenza n. 11638 del 26 maggio 2014, la III Sezione Civile della Cassazione fissa dei principi molto importanti per chi si occupa di procedure esecutive (e non solo).
In particolare, viene esaminato il caso in cui oggetto di esecuzione sia un bene pervenuto all’esecutato per successione e nella catena delle trascrizioni non risulti la trascrizione dell’accettazione di eredità.
I Giudici della Suprema Corte, pur disattendendo le conclusioni dei Giudici di merito che erano giunti ad affermare che la mancanza della trascrizione comporterebbe il rigetto dell’istanza di vendita, ritengono ugualmente necessario procedere al’esecuzione di tale adempimento prima del decreto di trasferimento; e giungono a tale conclusione dopo un approfondito excursus sulla natura e funzione della trascrizione dell’accettazione di eredità, disciplinata dall’art. 2648 c.c..
In particolare, viene evidenziata la funzione della stessa di “saldare” la catena ai fini della continuità delle trascrizioni, ma ciò non comporta l’inefficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 2650, primo comma, c.c. – conclusione cui era giunto il Tribunale di Terni – ma solo la necessità di trascrivere l’accettazione di eredità al fine di rendere efficaci le successive trascrizioni del pignoramento e del decreto di trasferimento.
La sentenza evidenzia anche la necessità di tutelare l’aggiudicatario assicurando la “stabilità della vendita coattiva” e fa espresso riferimento alle problematiche relative all’acquisto dall’erede apparente ed all’utilià della trascrizione anche a tal fine.
Quindi, la sentenza esamina le modalità per procedere alla trascrizione nel caso in esame, evidenziando come la stessa possa essere eseguita senza difficoltà in presenza di un atto trascrivibile immediatamente in quanto pubblico o autentico; ma, in assenza di un titolo simile, dovrà essere accertata la qualità di erede con sentenza, che non potrà provenire dai giudici dell’esecuzione, privi della necessaria competenza, ma dovrà scaturire da un accertamento da eseguirsi con un procedimento a parte: solo a seguito dell’accertamento positivo della qualità di erede e della trascrizione dell’accetazione di eredità potrà darsi luogo alla vendita coattiva.