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MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
30 Giugno 2015
Categoria:   Giurisprudenza

Il giudice dell’esecuzione non può dar corso all’istanza di vendita se manca la trascrizione del pignoramento immobiliare

Cassazione, sentenza 20 aprile 2015, n. 7998, sez. III civile

Introduzione

La sentenza che si segnala, per quanto in questa sede maggiormente interessa, dà un contributo significativo in merito alla tematica del momento perfezionativo del pignoramento immobiliare e sembra di poter arricchire il dibattito in tema di rapporti tra pignoramento successivo e intervento nel processo esecutivo. Con ordine, la Corte ha escluso la possibilità di considerare il creditore che abbia notificato ma non trascritto il pignoramento immobiliare quale “creditore pignorante”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 629 cod. proc. civ., primo comma.

Il Fatto

Nel caso di specie, sono stati notificati contestualmente due pignoramenti immobiliari (ad opera di due diversi creditori), ma uno solo è stato trascritto. In ragione della rinuncia ex art. 629 c.p.c. da parte del creditore pignorante che aveva provveduto alla trascrizione dell’atto di pignoramento, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo e conseguentemente ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento medesimo. Il creditore che aveva notificato, ma non trascritto il pignoramento immobiliare e che, peraltro, non aveva spiegato intervento nel processo esecutivo, ha impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza di estinzione, sulla scorta, tra le altre, di due argomentazioni:

– Nei rapporti tra creditore e debitore esecutato il pignoramento si perfeziona con la notifica al debitore, mentre la successiva trascrizione avrebbe solo l’effetto di rendere operativo il pignoramento nei confronti dei terzi;

– Ai sensi dell’art. 2666 cod. civ., “la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse”.

La decisione della Corte di Cassazione

La sentenza in epigrafe, sul momento perfezionativo del pignoramento immobiliare, sembra compiere (o, quantomeno in parte, avvalorare) un’inversione di rotta rispetto all’orientamento giurisprudenziale di legittimità tradizionalmente seguito che, invero, aveva già recentemente mostrato segni di un graduale affievolimento. Il Collegio, all’esito di un’articolata disanima in ordine ai rapporti tra notificazione dell’atto di pignoramento e trascrizione, alla luce dei percorsi giurisprudenziali di cui dà conto con dettaglio, puntualizza che il giudice dell’esecuzione non può dar corso all’istanza di vendita se manca la trascrizione del pignoramento.

Pur sottolineando la rilevanza autonoma della notificazione del pignoramento immobiliare, ribadisce che la trascrizione dello stesso non concerne solo i terzi, bensì costituisce un “momento imprescindibile perché il processo esecutivo prosegua e raggiunga il suo esito fisiologico”. Rimarca, pertanto, la natura del pignoramento immobiliare quale fattispecie a formazione progressiva ove, mentre “la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato, la trascrizione dell’atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene”.

Sull’art. 2666 cod. civ., la Corte chiarisce che potrebbe avvalersi della trascrizione effettuata a favore del creditore pignorante, il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Precisa che il ricorrente non ha “nemmeno accennato al fatto che il pignoramento da lui notificato potesse essere considerato equipollente ad un atto di intervento“, senza indugiare su questo profilo.

Il panorama dottrinale e giurisprudenziale in cui si inserisce la pronunzia in epigrafe

In ordine al momento perfezionativo del pignoramento immobiliare, tematica estremamente ricca di implicazioni pratiche ai fini della soluzione di specifiche questioni, si contrappongono due tesi, in dottrina e in giurisprudenza.

Secondo la cd “teoria trascrizione quale elemento integrativo dell’efficacia del pignoramento (inteso quale fattispecie già perfetta)”, l’elemento centrale del pignoramento è rappresentato dall’ingiunzione al debitore tanto che il pignoramento realizza la sua funzione nel momento in cui il soggetto esecutato viene avvertito dell’inizio della procedura e non può più liberamente disporre dei beni pignorati. In quest’ottica, la trascrizione si atteggia in termini di elemento aggiuntivo, integrativo dell’efficacia del pignoramento, rendendo inopponibili gli atti compiuti in violazione del divieto.

Ad avviso della “cd. teoria della trascrizione quale elemento costitutivo del pignoramento (inteso quale fattispecie non ancora perfetta)” – tesi dominante in dottrina -, l’elemento centrale del pignoramento è costituito dalla trascrizione, la quale avrebbe non tanto e non solo la funzione di rendere opponibile ai terzi un pignoramento già verificatosi, quanto di porsi come elemento costitutivo del pignoramento stesso, con il conseguente atteggiarsi del pignoramento immobiliare secondo lo schema della fattispecie a formazione progressiva, ove l’ingiunzione comporta la realizzazione di alcuni effetti preliminari immediati, mentre la trascrizione rende possibile la realizzazione degli effetti del pignoramento.

Quanto al panorama giurisprudenziale, con la sentenza che si segnala, sembra essere confermata l’inversione di rotta rispetto all’orientamento che in passato seguiva la prima delle due teorie esposte. Invero, di recente, la Corte aveva affermato la rilevanza centrale della trascrizione ai fini del perfezionamento del pignoramento immobiliare. La decisione in epigrafe, però, rispetto ai recenti precedenti, ha il pregio di puntualizzare l’autonomia della notificazione del pignoramento immobiliare quale momento produttivo di effetti di assoluto rilievo, quali: l’indisponibilità del bene pignorato; la decorrenza del termine di efficacia del precetto ai sensi dell’art. 481 cod. proc. civ. (è sufficiente che entro novanta giorni dalla sua notificazione, venga notificato l’atto di pignoramento immobiliare); la decorrenza del termine di efficacia del pignoramento immobiliare dell’art. 497 cod. proc. civ. (che decorre dalla data di notificazione dell’atto, sicché entro novanta giorni da questa deve essere presentata l’istanza di vendita).

Infine, sulla rinuncia intervenuta nella fase liquidativa ai sensi dell’art. 629 c.p.c., ad avviso della tesi prevalente l’art. 629 c.p.c. non distingue fra interventori tempestivi e tardivi, richiedendo la necessità della rinuncia di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo per la declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo. La Corte ha ritenuto di evidenziare che “La rinuncia è atto indispensabile allo scopo quando il creditore, che tempestivamente ha avanzato l’istanza di vendita, abbia notificato e trascritto il pignoramento immobiliare” aggiungendo che “quando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento non si dovrebbe, peraltro, nemmeno porre la questione interpretativa dell’art. 629 cod. proc. civ.”, anche alla luce dello scopo del processo esecutivo, poiché il giudice dell’esecuzione non potrebbe dare corso all’istanza di vendita.

Conclusioni

La ricostruzione della natura del pignoramento immobiliare quale fattispecie a formazione progressiva, nonché la considerazione finalistica degli scopi cui tende il processo esecutivo, sembra abbiano acquisito rilievo determinante ai fini dell’interpretazione dell’art. 629 c.p.c.

La decisione potrebbe stimolare, sul piano astratto, una riflessione inerente al proprium del pignoramento successivo, il quale produce gli effetti di un intervento, ma conserva la sua autonomia rispetto alle vicende del pignoramento originario. Nell’attesa delle reazioni degli Interpreti a questa decisione può rilevarsi che la Corte, ai fini della rinuncia, non ha escluso in radice la possibilità di qualificare un atto di pignoramento successivo quale atto di intervento. Più semplicemente non ha indugiato su tale profilo alla luce (così sembra) della mancata contestazione in merito da parte dell’opponente.