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NUOVA IPOTESI DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
30 Gennaio 2015
Categoria:   Articoli

NUOVA IPOTESI DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO E LA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE AD OPERA DEL CREDITORE PIGNORANTE

Il legislatore, in sede di conversione del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 con legge 10 novembre 2014, n. 162, modifica gli articoli 518, sesto comma, c.p.c., 543, quarto comma, 557 c.p.c. introducendo l’obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo nei processi espropriativi; inserisce nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile l’art. 164-ter, prevedendo l’inefficacia del pignoramento per mancato deposito, nei termini stabiliti, della nota di iscrizione a ruolo nei processi di espropriazione forzata e la cancellazione della trascrizione del pignoramento sulla base della dichiarazione del creditore pignorante del mancato deposito.
L’obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo, secondo le motivazioni addotte dalla Relazione di accompagnamento al d.l. 132 /2014, è dovuto alla constatazione che la formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo, rilevante “collo di bottiglia” nell’attività dei tribunali.
L’intervento normativo in esame, come si arguisce dalla rubrica dell’art. 18 (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) e precisa la predetta relazione di accompagnamento, non si riferisce all’esecuzione per consegna o rilascio e all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare.
Il termine assegnato al creditore procedente per il deposito della nota di iscrizione a ruolo è di quindici giorni per l’espropriazione mobiliare presso il debitore e per l’espropriazione immobiliare, mentre è di trenta giorni per l’espropriazione presso terzi al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato prima di valutare se procedere all’iscrizione a ruolo della procedura.
Con il comma 2 bis dell’art. 18 della legge di conversione, s’introduce una nuova ipotesi di inefficacia del pignoramento inserendo nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile l’art. 164-ter disp. att. cod. proc. civ. rubricato “Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo”.
La non tempestiva iscrizione a ruolo dell’esecuzione ad opera del creditore procedente determina l’inefficacia del pignoramento.
L’ipotesi di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito si aggiunge alle tradizionali ipotesi di inefficacia del pignoramento tra le quali la fattispecie previste dall’497 cod. proc. civ., in cui, decorsi di 90 giorni dal compimento del pignoramento, non sia richiesta l’assegnazione o la vendita; l’ipotesi di cui all’art. 567 cod. proc. civ., in cui non si ottemperi al deposito/integrazione della documentazione ipocatastale a corredo dell’istanza di vendita.
Quanto alla cancellazione della trascrizione del pignoramento per inefficacia dello stesso, l’art. 172 delle disp. att. prevede che “Il giudice dell’esecuzione debba sentire le parti prima di disporre la cancellazione del pignoramento a norma dell’artt. 562 del cpc e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo”. Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 maggio 1993 n. 5796, in Vita not., 1994, 2819) ha ritenuto che al pignoramento immobiliare non è applicabile la cosiddetta cancellazione “consentita dalle parti” indicata dall’art. 2668 c.c., la quale riguarda il solo pignoramento speciale mobiliare; pertanto, per la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, nel sistema vigente, gli elementi alternativamente richiesti sono: l’annotazione della sentenza che riconosca al terzo di essere proprietario del bene esecutato da data anteriore alla trascrizione del pignoramento ovvero l’annotazione dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione dispone la cancellazione della stessa trascrizione ai sensi del 1° comma dell’art. 562 c.p.c..
Il secondo comma dell’art. 164-ter disp. att. cod. proc. civ. introduce una strada inedita per ottenere la cancellazione del pignoramento, rimessa, sostanzialmente, alla dichiarazione del creditore pignorante, il quale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato; testualmente: “la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è dichiarata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara nelle forme richieste dalla legge che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito”.
Si badi che la norma prevede la cancellazione della trascrizione del pignoramento sulla base della dichiarazione ad opera del creditore pignorante con specifico riferimento alla nuova ipotesi di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.
Si consideri anche che, come rimarcato nelle “schede di lettura” al D.L. 132/2014, non è prevista la possibilità per il debitore di rilevare direttamente la scadenza del termine per ottenere la cancellazione del pignoramento.
Il terzo comma dell’art. 18 della legge di conversione posticipa al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione l’efficacia delle nuove disposizioni sul deposito della nota di iscrizione a ruolo, la perdita di efficacia del pignoramento e la cancellazione della trascrizione di cui all’art. 164-ter disp att. c.p.c.. Tali previsioni si applicheranno dunque alle procedure esecutive iniziate a partire dall’11 dicembre 2014.

Luisa Piccolo