cliccare per attivare lo zoom
Caricamento mappa logo

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

  • slider
Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
12 Settembre 2014
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 30 giugno 2014, n. 14774, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA – OPPOSIZIONI – AGLI ATTI ESECUTIVI
Espropriazione immobiliare – Modalità dell’incanto – Violazione della relativa normativa – Interesse del debitore esecutato all’opposizione agli atti esecutivi – Sussistenza – Condizioni e limiti – Fattispecie.

In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un’illegittimità della procedura, non deve accogliere l’opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell’interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto.
(Nella specie, pur partendosi da un prezzo base di asta illegittimamente ribassato di un quinto, l’asta si era poi svolta con rilanci tali da pervenire ad un prezzo di aggiudicazione addirittura superiore a quello originario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, art. 581, art. 617
Massime precedenti Conformi: N. 3950 del 2006