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PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
26 Aprile 2017
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2044, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA – DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA – GIUDIZIALE – PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) – Documenti giustificativi del credito – Onere del creditore di produrli nel termine all’uopo fissato dal giudice (o dal professionista delegato) – Sussistenza – Inosservanza – Conseguenze – Mancata considerazione della posizione creditoria – Legittimità.

In tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell”esecuzione (o dal professionista delegato), in quanto l”eccezionale facoltà prevista dall”art. 566 c.p.c. si riferisce al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori.