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Proroga agevolazioni vendite giudiziarie

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
15 Dicembre 2016
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Legge di Stabilità 2017: Modifica e proroga del termine per le agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti immobiliari nell’ambito delle vendite giudiziarie

L’art. 1 comma 32 della c.d. Legge di Stabilità 2017 (oggi contenuta nella prima sezione della Legge di Bilancio), nel testo approvato senza emendamenti dal Senato, modifica l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 16 del D.L. 18/2016, convertito con modificazioni dalla L. 49/2016, estendendone l’ambito di operatività.

Tale agevolazione prevede che i trasferimenti immobiliari determinati da procedure di espropriazione o da fallimenti, perfezionati dal 16 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016, siano assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna.

Qualora l’acquirente sia un soggetto che svolge attività di impresa, l’agevolazione si applica a condizione che lo stesso dichiari la sua intenzione di trasferire gli immobili o i diritti immobiliari acquistati entro due anni; qualora, invece, il soggetto acquirente non svolga attività di impresa, l’operatività dell’agevolazione presuppone la sussistenza in capo all’acquirente medesimo delle condizioni per l’applicazione delle “agevolazioni prima casa”.

Nel primo caso, il mancato trasferimento dell’immobile entro il biennio implica l’applicazione delle imposte in misura ordinaria, di una sanzione del 30% e degli interessi di mora; nel secondo, per l’ipotesi di dichiarazione mendace dell’acquirente in ordine ai requisiti necessari ovvero di rivendita nel quinquennio, la norma fa rinvio alle disposizioni di cui alla nota 2bis dell’art. 1 della Tariffa del DPR 131/86.

La Legge di Stabilità, modificando la normativa citata, amplia da due a cinque anni il termine entro il quale procedere alla rivendita degli immobili nell’ipotesi di acquirente che svolge attività d’impresa con conseguente modifica di tale termine anche nella parte relativa alle misure sanzionatorie per il caso di mancato tempestivo ritrasferimento  del bene.

Inoltre viene prorogata l’operatività dell’agevolazione estendendola gli atti perfezionati entro il 30 giugno 2017 sia nel caso di acquirenti imprenditori, che in quello di acquirenti non imprenditori che acquistano la “prima casa”.

Scritto da Clara Trimarchi il 15 dicembre 2016 @ 6:37 – Archiviato in: Novità normative