ESECUZIONE FORZATA IMMOBILIARE
Cassazione, sentenza 20 maggio 2015, n. 10251, sez. III civile
ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – VENDITA – TRASFERIMENTO – Istanza di sospensione – Deposito dopo la sottoscrizione ma prima del deposito del decreto di trasferimento – Ammissibilità – Fondamento.
Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, sicchè è ammissibile l’istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell’aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, già anteriormente sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 , Cod. Proc. Civ. art. 586 , Cod. Proc. Civ. art. 617.
Massime precedenti Vedi: N. 6272 del 2003, N. 10087 del 2014