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VENDITA COATTIVA DI IMMOBILE ABUSIVO

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
14 Gennaio 2016
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 1° ottobre 2015, n. 19658, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO – VENDITA DI IMMOBILI – Immobile abusivo – Nullità – Esclusione – Fondamento.

È valida la vendita di un immobile abusivo eseguita nell’ambito di una procedura esecutiva individuale oppure concorsuale, come il fallimento, non trovando per essa applicazione, a norma dell’art. 40, comma 5, della l. n. 47 del 1985, le nullità previste dal comma 2 dello stesso articolo.