ESECUZIONE FORZATA
Cassazione, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3607, sez. III civile
ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – VENDITA – SENZA INCANTO – Versamento del saldo prezzo – Termine – Modifica dell’ordinanza di vendita con provvedimento generale – Validità della vendita – Sussistenza.
In tema di espropriazione forzata immobiliare, è valida la vendita senza incanto qualora l’aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine – diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell’ordinanza ex art. 569 cod. proc. civ. – successivamente stabilito dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell’ufficio, che sia stato emesso prima dell’esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all’art. 490 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 587
Massime precedenti Vedi: N. 262 del 2010, N. 5934 del 2013