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Divisione giudiziale

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
20 Maggio 2019
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, ordinanza 29 aprile 2019, n. 11376, sez. II civile

DIRITTI REALI – COMUNIONE – Scioglimento – Immobile – Frazionamento – Permesso di costruire – Comoda divisibilità – Sussiste.

Qualora la realizzazione di quanto indicato nella sentenza di divisione giudiziale richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti della Pubblica Amministrazione che si pongano come elementi strumentali al conseguimento del risultato predetto, il giudice dell’esecuzione ha il potere di richiederli, collocandosi tale richiesta nella fase esecutiva di attuazione del diritto sostanziale riconosciuto nella sentenza.

In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.

Il fatto che per attuare la divisione si debba ottenere uno specifico titolo autorizzativo dal Comune territorialmente competente non costituisce di certo l’eccezione alla comoda divisibilità di cui anzidetto.