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Spese condominiali arretrate

L’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile precisa che “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
Tecnicamente (e seguendo l’indirizzo della Cassazione) le obbligazioni condominiali si definiscono obbligazioni propter rem, perché nascono come conseguenza della contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni.
I condomini sono obbligati alle spese per la conservazione delle parti comuni in virtù del diritto (di comproprietà), pertanto, queste obbligazioni seguono il bene immobile e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione.
L’acquirente neo proprietario risponde di tutti i debiti riguardanti l’appartamento relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Per anno in corso e precedente si considera l’anno di esercizio (non l’anno solare).
Considerato che l’azione di regresso contro il debitore esecutato non sarà quasi mai possibile (il debitore che ha subito l’esecuzione forzata sino a perdere la proprietà del bene immobile, difficilmente disporrà del denaro necessario a rifondere all’aggiudicatario quanto questi avrà dovuto pagare per le spese condominiali) è importante che chi si appresta a partecipare ad un’asta verifichi attentamente quanto riportato nella perizia in ordine alle spese condominiali e magari prenda contatti con l’amministratore del condominio per conoscere la morosità che grava sull’immobile pignorato.