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F.A.Q.

(domande frequenti)

 

  • Che sorte hanno gli assegni depositati per la cauzione?

    In caso di aggiudicazione l’assegno contenente la cauzione viene versato sul libretto intestato alla procedura esecutiva e l’importo dell’assegno verrà dedotto dal prezzo di aggiudicazione.
    Ai partecipanti non aggiudicatari verrà restituito immediatamente previa consegna della ricevuta attestante il deposito dell’offerta.

  • Quale è l’importo della cauzione da versare?

    L’assegno che deve essere depositato unitamente all’offerta di partecipazione in busta chiusa e/o alla domanda di partecipazione all’incanto costituisce la cauzione, pari al 10 % del prezzo offerto nel caso della busta chiusa, e pari al 10 % del prezzo base in caso di vendita con incanto, in quest’ultimo caso gli importi sono indicati nell’avviso di vendita.

  • A chi devono essere intestati gli assegni?

    L’assegno deve tassativamente essere circolare, non trasferibile ed intestato all’Associazione Notarile Bergamo 302.

  • Cosa succede dopo che ho effettuato il saldo di un aggiudicazione?

    Verranno calcolate le spese per il trasferimento immobiliare (imposta di registro/IVA + onorario notarile), poi verrà redatto il decreto di trasferimento che viene firmato dal G.E., verrà rilasciata una copia del decreto e successivamente si ritireranno le chiavi dal Custode nominato.

  • Se sono in comunione dei beni o in separazione come partecipo all’asta?

    Se si è in separazione dei beni e si vuole intestare l’immobile a tutte e due i coniugi si devono presentare documenti di entrambi e all’asta devono essere presenti tutte e due; se si è in comunione dei beni basta che all’asta partecipi solo uno dei due coniugi.

  • E’ possibile conoscere il numero delle offerte depositate?

    Non è possibile conosce il numero delle offerte se non il giorno stesso dell’asta.

  • Quali formalità vengono cancellate con il decreto di trasferimento?

    Il Giudice dell’Esecuzione, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione di tutte le ipoteche e dei pignoramenti gravanti sull’immobile, nonchè dei sequestri conservativi convertiti in pignoramento.

  • È possibile usufruire di un mutuo per l’acquisto di una casa all’asta?

    Sì. La stipula del contratto di mutuo sarà contestuale all’emissione del decreto di trasferimento e sull’immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado a favore della banca mutuante.

  • Cosa succede se l’immobile pignorato è occupato da soggetti terzi in forza di regolare contratto?

    I contratti di affitto, locazione o comodato non sono opponibili all’acquirente all’asta, salvo che non siano autorizzati dal Giudice dell’Esecuzione o che abbiano data certa anteriore al pignoramento. Se hanno data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento, non sono efficaci nei confronti dello stesso aggiudicatario oltre la prima scadenza e, se la prima scadenza supera i 9 anni, non è opponibile oltre tale termine se non debitamente trascritto.

  • A chi ci si deve rivolgere per ottenere le chiavi dell’immobile acquistato all’asta ?

    Premesso che il Decreto di Trasferimento sottoscritto dal Giudice dell’Esecuzione costituisce di per sé titolo esecutivo e consente di agire per l’immediato rilascio dell’immobile, si precisa che l’acquirente dovrà rivolgersi al Custode, ove nominato. In caso contrario occorre contattare direttamente il debitore esecutato per concordare un rilascio bonario del bene occupato da persone o cose. In caso di difficoltà occorre rivolgersi ad un legale che procederà, se necessario, all’immediata liberazione tramite ufficiale giudiziario.

  • Quando si trasferisce la proprietà dell’immobile aggiudicato?

    L’atto di trasferimento della proprietà è il decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’esecuzione.
    Non si diventa quindi proprietari con il versamento del saldo di aggiudicazione, ma solo con la firma del decreto di trasferimento da parte del Giudice.

  • Su chi gravano le spese di condominio relative agli anni precedenti l’acquisto all’asta?

    L’art. 63 delle Disp. Att. del Codice Civile precisa che “…Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.  Per anno in corso e precedente si considera l’anno di esercizio (non solare).

  • E’ possibile usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa ?

    Sì, la volontà di usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa va tempestivamente espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa. All’atto di deposito della bozza del successivo decreto di trasferimento da parte del professionista delegato, allo stesso va rilasciata apposita dichiarazione.

  • E’ consentito visionare i beni staggiti?

    Va premesso che i beni posti in vendita in un’asta giudiziaria sono tutti preventivamente ispezionati, descritti e stimati da un Professionista nominato dal Tribunale il quale, al termine di apposito sopralluogo, deposita agli atti una dettagliata Consulenza Tecnica che è visionabile dagli interessati all’acquisto. Si precisa altresì che con l’ordinanza di vendita il Giudice delle Esecuzioni nomina anche il Custode dei beni pignorati. E’ quindi possibile visionare gli immobili posti in vendita contattando il suddetto Custode, il quale provvede, previo appuntamento, ad accompagnare gli interessati in loco.

  • E’ possibile acquistare l’immobile all’asta direttamente a favore del figlio minore ?

    E’ possibile ma occorre partecipare quale procuratore speciale e con espressa autorizzazione del competente Giudice Tutelare.

  • I coniugi in comunione legale dei beni devono partecipare entrambi all’asta?

    No, è sufficiente che uno solo depositi la domanda di partecipazione e si presenti da solo in asta: l’immobile eventualmente aggiudicato entrerà automaticamente in comunione.

  • Come è possibile evitare che l’acquisto di un immobile acquistato all’asta da un soggetto coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei beni non cada automaticamente in comunione ?

    Il coniuge che dovrà risultare esclusivo titolare del bene aggiudicato all’asta dovrà partecipare singolarmente alla gara, precisando nella domanda che il bene non cadrà in comunione riservandosi di produrre, in caso di aggiudicazione, idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile.

  • A quanto ammontano le spese di trasferimento per i beni acquistati all’asta ?

    Di prassi, l’entità delle spese di trasferimento (imposte, volture) e degli onorari oscilla tra il 10% e il 15 % circa del prezzo finale di aggiudicazione (in caso di concessione dei benefici per la prima casa anche meno).