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REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI BENI MEDIANTE GARA TELEMATICA

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
26 Aprile 2015
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Regole per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nelle ipotesi previste dal codice di procedura civile.

 

Ministero della Giustizia DECRETO 26 febbraio 2015, n. 32 (GU n.69 del 24-3-2015 )

Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

 

In vigore dall’8 aprile 2015

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 Visto l’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, recante disposizioni per le vendite con modalità telematiche;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 gennaio 2015;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere favorevole con provvedimento reso nel corso della riunione del 15 maggio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 12 febbraio 2015, ai sensi del predetto articolo;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

 Oggetto

  1. Il presente regolamento stabilisce le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile.

 Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) «operazioni di vendita telematica»: le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l’aggiudicazione o l’individuazione del migliore offerente;
  2. b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica;
  3. c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita;
  4. d) «offerta per la vendita telematica»: l’offerta d’acquisto di beni mobili o immobili nella vendita telematica senza incanto o tramite commissionario ovvero la domanda di partecipazione alla vendita telematica all’incanto dei medesimi beni;
  5. e) «rilancio»: l’offerta in aumento nella gara relativa alla vendita con e senza incanto o tramite commissionario;
  6. f) «vendita sincrona telematica»: modalità di svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;
  7. g) «vendita sincrona mista»: modalità di svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura;
  8. h) «vendita asincrona»: modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura;
  9. i) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
  10. l) «registro»: il registro dei gestori della vendita telematica;
  11. m) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;
  12. n) «casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica»: la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l’offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell’articolo 13;
  13. o) «portale del gestore»: il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security); il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS.

Capo II

Registro dei gestori della vendita telematica

Sezione I

Requisiti e procedimento di iscrizione

Art. 3

Istituzione del registro

 È istituito il registro dei gestori della vendita telematica.

  1. Il registro è tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero nonché, al fine di esercitare la vigilanza, dell’Ispettorato generale del Ministero. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati personali.
  2. I dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati in conformità alle previsioni del presente regolamento.
  3. La gestione del registro ha luogo con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
  4. A cura del responsabile è formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti. L’elenco di cui al periodo precedente non comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal registro a norma dell’articolo 8. L’elenco è pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 4

Requisiti per l’iscrizione nel registro

  1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali. La domanda di iscrizione deve contenere l’indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica.
  2. Il responsabile prima di procedere all’iscrizione verifica:
  3. a) il rilascio di una polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a:

1) tre milioni di euro se l’iscrizione è richiesta per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Roma, Milano, Napoli, Palermo;

2) un milione di euro nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

  1. b) l’adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformità a quanto previsto dal presente decreto;
  2. c) l’adozione di un piano di sicurezza in cui vengano descritte tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro integrità, e la disponibilità dei servizi; il piano comprenderà le misure per il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi;
  3. d) la conformità dei portali dei gestori della vendita telematica ai requisiti tecnici di cui agli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l’innovazione e la tecnologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
  4. Il contratto di assicurazione deve prevedere a carico dell’assicuratore l’obbligo di comunicare immediatamente al responsabile la cessazione di efficacia del medesimo contratto per qualsiasi motivo.
  5. Prima di procedere all’iscrizione il responsabile verifica altresì il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali della società richiedente dei seguenti requisiti di onorabilità:
  6. a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
  7. b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  8. c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè dall’articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli di cui al numero 2), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

  1. Quando la società richiedente è soggetta al controllo di un’altra società, a norma dell’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, il responsabile verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 4 anche con riguardo agli amministratori, ai sindaci e ai procuratori speciali e generali della società controllante. Nel caso previsto dall’articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, l’influenza dominante deve essere stata accertata con sentenza passata in giudicato.
  2. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quello di cui al comma 2, lettera a), è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a), è dimostrato mediante la produzione di copia autentica della polizza assicurativa.

Art. 5

Procedimento per l’iscrizione

  1. Il responsabile approva il modello della domanda per l’iscrizione, con l’indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet del Ministero.
  2. La domanda è sottoscritta con firma digitale. È trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata.
  3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nel termine di cui al presente comma equivale a diniego dello stesso.

Art. 6

Effetti dell’iscrizione

  1. Il provvedimento di iscrizione, con il numero d’ordine attribuito nel registro, è comunicato al richiedente ed al presidente della Corte di appello alla quale si riferisce l’iscrizione.
  2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, il gestore della vendita telematica è tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicità, del numero d’ordine attribuitogli.

Art. 7

Obblighi di comunicazione dei gestori delle vendite telematiche

  1. Il gestore della vendita telematica è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti di cui all’articolo 4.
  2. L’autorità giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.
  3. Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti. La trasmissione è effettuata con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero. I relativi dati sono estratti ed elaborati dal Ministero, per il tramite della direzione generale di statistica, anche nell’ambito di rilevazioni su base nazionale. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli esperimenti di vendita di beni mobili, anche tramite commissionario, di valore pari o superiore a quello di cui all’articolo 525, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 8

Sospensione e cancellazione dal registro

  1. Quando dopo l’iscrizione il gestore della vendita telematica perde i requisiti di cui all’articolo 4, il responsabile provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.
  2. Quando risulta che i requisiti di cui all’articolo 4 non sussistevano al momento dell’iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi più gravi, alla cancellazione del gestore della vendita telematica dal registro.
  3. È disposta la cancellazione dei gestori di vendita telematica che hanno prestato il servizio in forza di incarico ricevuto da uffici giudiziari siti in distretti di Corti di appello diversi da quelli per i quali sono iscritti o che violano gli obblighi previsti dall’articolo 7.
  4. Il gestore della vendita telematica cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.
  5. Ai fini del presente articolo, il responsabile può acquisire informazioni relative all’attività dei gestori delle vendite telematiche dai medesimi gestori e dagli uffici giudiziari nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi generali equipollenti.

Sezione II

Obblighi del gestore della vendita telematica

Art. 9

Registro degli incarichi di vendita telematica

  1. Ciascun gestore della vendita telematica è tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, indicando:
  2. a) il numero d’ordine progressivo per anno;
  3. b) l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato;
  4. c) se l’incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare;
  5. d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario;
  6. e) se procede alle operazioni di vendita con modalità sincrona, asincrona o mista;
  7. f) il numero dei lotti posti in vendita;
  8. g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita, il prezzo di vendita;
  9. h) le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall’autorità competente.
  10. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, comunicata ai gestori mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.
  11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della vendita telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel registro e relativi agli eventi verificatisi nel corso dell’anno precedente. La trasmissione ha luogo con modalità telematiche ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all’articolo 26.
  12. Il gestore della vendita telematica è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10

Obblighi del gestore

  1. Il gestore della vendita telematica non può partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d’appello rispetto al quale è stato iscritto.
  2. Il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o un suo procuratore, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti che il gestore non si trova in conflitto d’interesse con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del giudice al momento dell’accettazione dell’incarico.
  3. I gestori della vendita telematica si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalità di esecuzione dei servizi, nonché i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche.
  4. Nel caso di violazione degli obblighi del gestore della vendita telematica previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione del gestore dal registro.

Art. 11

Monitoraggio

  1. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori, anche sulla base dei dati trasmessi a norma dell’articolo 9. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Capo III

Vendite immobiliari

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 12

Modalità di presentazione dell’offerta e dei documenti allegati

  1. L’offerta per la vendita telematica deve contenere:
  2. a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
  3. b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
  4. c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
  5. d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
  6. e) la descrizione del bene;
  7. f) l’indicazione del referente della procedura;
  8. g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;
  9. h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all’incanto;
  10. i) l’importo versato a titolo di cauzione;
  11. l) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
  12. m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
  13. n) l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
  14. o) l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.
  15. Quando l’offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell’International Organization for Standardization.
  16. L’offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all’articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonchè i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell’articolo 13, comma 4.
  17. L’offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell’offerta, sempre che l’invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all’articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 13, commi 2 e 3. Quando l’offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.
  18. L’offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l’offerta a norma del presente comma.
  19. I documenti sono allegati all’offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell’offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell’offerta

  1. L’offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera n).
  2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l’attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
  3. Quando l’identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell’articolo 26. Quando l’offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell’Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
  4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un’apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell’offerta al gestore per la vendita telematica

  1. L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
  2. L’offerta pervenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle operazioni di vendita.
  3. Il software di cui all’articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell’articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell’offerta, salvo quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
  4. L’offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

  1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell’ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l’inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall’ufficio giudiziario.
  2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell’offerente che documenta la tempestiva presentazione dell’offerta a norma del periodo precedente.

 Art. 16

Avviso di connessione

Almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita il gestore della vendita telematica invia all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’offerta un invito a connettersi al proprio portale. Un estratto dell’invito di cui al periodo precedente è trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile di cui all’articolo 12, comma 1, lettera o).

  1. Al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di vendita, il gestore, entro il termine di cui al comma 1, invia alla casella di cui all’articolo 12, comma 1, lettera n), le credenziali per l’accesso al proprio portale.

Art. 17

Verifiche del gestore per le operazioni di vendita

  1. Alle operazioni di vendita possono partecipare gli offerenti. L’identificazione dei partecipanti ha luogo mediante le credenziali di cui all’articolo 16, comma 2.
  2. Il gestore verifica che il messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale è stata trasmessa l’offerta contiene l’attestazione di cui all’articolo 13, comma 2, nonché l’effettivo versamento della cauzione. Dell’esito di tali verifiche il gestore informa immediatamente il giudice o il referente della procedura.

Art. 18

Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita

 In sede di incanto o di deliberazione sull’offerta, a norma dell’articolo 572 del codice di procedura civile, il giudice o il referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte dà inizio alle operazioni di vendita.

 Art. 19

Obblighi del gestore per le operazioni di vendita

 Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci.

  1. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli altri partecipanti, al giudice o al referente della procedura; allo stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi.

Art. 20

Accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita

  1. Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte con modalità telematiche il giudice, il referente della procedura e il cancelliere. Con le medesime modalità possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura.
  2. Alle operazioni di vendita con incanto può assistere chiunque, connettendosi all’indirizzo internet indicato nell’avviso di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile, previa registrazione sul portale.
  3. In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l’accesso degli offerenti ai dati contenuti nel documento informatico di cui all’articolo 14, comma 3, e sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell’offerta di cui all’articolo 14, comma 2.

Sezione II

Modalità della vendita telematica

Art. 21

Vendita sincrona telematica

  1. Nel caso di vendita sincrona, l’offerta e la domanda di partecipazione all’incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a norma degli articoli 12 e 13.

Art. 22

Vendita sincrona mista

  1. Quando il giudice lo dispone, l’offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all’incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in cancelleria.
  2. Coloro che hanno formulato l’offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità. Coloro che hanno formulato l’offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.
  3. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, i dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

Art. 23

Verbale della vendita sincrona e sincrona mista

  1. Per la redazione del verbale, il giudice o il referente della procedura può utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni. I predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice o al referente della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell’aggiudicatario, la cauzione da quest’ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.

 Art. 24

 Vendita asincrona

 Il giudice può disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell’ambito di un determinato lasso temporale.

  1. L’offerta è presentata esclusivamente in via telematica a norma degli articoli 12 e 13. Ricevute le offerte, il giudice o il referente della procedura sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti, compie le verifiche di cui all’articolo 18 e invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta con le modalità di cui al comma 1. Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all’indirizzo di posta elettronica di cui all’articolo 12, comma 1, lettera n) e con SMS.
  2. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica, con le modalità di cui al comma 2, a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata. Al giudice o al referente della procedura il gestore trasmette l’elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da quest’ultimo versata e il prezzo offerto, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa luogo alla vendita e provvede a norma dell’articolo 574 del codice di procedura civile.

Capo IV

Vendite mobiliari senza incanto e a mezzo commissionario

Art. 25

Modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento delle operazioni di vendita

  1. Per la presentazione dell’offerta per la vendita dei beni mobili con modalità asincrona, l’interessato si registra sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile. All’esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell’interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato.
  2. L’offerta è presentata indicando:
  3. a) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
  4. b) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
  5. c) il numero o altro dato identificativo del lotto;
  6. d) la descrizione del bene;
  7. e) l’indicazione del referente della procedura;
  8. f) il prezzo offerto;
  9. g) l’importo della cauzione prestata.
  10. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 3, lettere a), b), c) d), ed e).
  11. La cauzione è prestata con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.
  12. Quando sono fissate modalità di versamento della cauzione che consentono al gestore di verificare l’effettivo pagamento della stessa con modalità automatizzate e contestualmente alla presentazione dell’offerta, la registrazione può essere effettuata nell’ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, la registrazione e il versamento della cauzione sono effettuati almeno cinque giorni prima dell’inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita; il gestore abilita a partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione.
  13. Nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi di cui al comma 1. Entro il secondo giorno successivo alla chiusura della gara, il gestore trasmette al referente della procedura l’elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate. Deve altresì comunicare e documentare gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato, di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l’offerta più alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonché di aver restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza.
  14. Per l’accesso al portale si applica l’articolo 20, commi 1 e 3.

 Capo V

Disposizioni finanziarie e finali

 Art. 26

Specifiche tecniche

 Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.

  1. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 27

Clausola di invarianza

  1. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente e senza e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 Art. 28

Acquisto di efficacia e oneri informativi

 Le disposizioni del presente decreto sono applicabili decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

  1. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012 n. 252 è allegata al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.