Cassazione, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2750, sez. III civile
In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente in favore dell’acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l’evizione, i costi sopportati dall’aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all’acquisto mediante ricorso al credito bancario, nonché le spese ed i pagamenti dovuti dall’aggiudicatario al terzo, successivo acquirente della cosa espropriata, per il contratto stipulato con l’aggiudicatario, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell’art. 2921 c.c., al ripristino della situazione patrimoniale dell’acquirente anteriore alla vendita forzata, il cui effetto traslativo sia venuto meno per evizione.