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Cinque anni per rivendere gli immobili acquistati nelle vendite giudiziarie dal 16 febbraio 2016 usufruendo delle imposte fisse

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
16 Luglio 2018
Categoria:   Circolari e Risoluzioni

TESTO DELL’INTERROGAZIONE

TABACCI e SCHULLIAN. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

con l’articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è stato introdotto un regime fiscale agevolato per gli atti di trasferimento immobiliari emessi entro il 31 dicembre 2016 nell’ambito delle vendite giudiziarie;

il comma 1 prevedeva che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fossero assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna e a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni;

ove non si fosse realizzata la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale erano dovute nella misura ordinaria e si applicava una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre gli interessi di mora;

con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’operatività dell’agevolazione è stata estesa agli atti emessi entro il 30 giugno 2017 e il termine biennale per la rivendita degli immobili è stato portato a cinque anni –:

se i soggetti esercenti attività d’impresa che abbiano acquistato un immobile nell’ambito di una vendita giudiziaria e usufruito delle agevolazioni fiscali di cui sopra, prima dell’entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, debbano procedere alla rivendita dell’immobile entro il termine biennale originariamente previsto o se possano beneficiare del termine più favorevole di cinque anni per non decadere dalle agevolazioni fiscali godute.

(5-00138)


TESTO DELLA RISPOSTA

5-00138 Tabacci: Regime fiscale agevolato per gli atti di trasferimento immobiliari nell’ambito delle vendite giudiziarie.

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all’applicazione del regime agevolato, introdotto dall’articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, per gli atti di trasferimento immobiliari emessi entro il 31 dicembre 2016, nell’ambito delle vendite giudiziarie.

Al riguardo, sentita l’Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Il comma 1 dell’articolo 16 del menzionato decreto-legge n. 18 del 2016 prevedeva che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fossero assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

Laddove tale condizione non fosse stata rispettata, non perfezionandosi il trasferimento nel biennio, le imposte erano dovute nella misura ordinaria, con applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.

Tuttavia, con legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’operatività dell’agevolazione (già vigente per gli atti emessi fino al 31 dicembre 2016) è stata estesa agli atti emessi entro il 30 giugno 2017 ed il termine biennale per la rivendita degli immobili è stato portato a cinque anni.

Questo più ampio termine di cinque anni in luogo di quello biennale, entro il quale l’acquirente deve ritrasferire l’immobile acquistato con i benefici fiscali di cui al comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2016, è stato introdotto dall’articolo 1, comma 32, della citata legge n. 232 del 2016 in pendenza del termine biennale previsto in origine dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, dal momento che la nuova disciplina è entrata in vigore dal 1° gennaio 2017.

Da ciò consegue che il nuovo termine di cinque anni per la rivendita trova applicazione per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2016, e quindi per i trasferimenti effettuati dal 16 febbraio 2016.

Tale soluzione appare altresì coerente con la finalità di garantire un uniforme trattamento fiscale per gli atti emessi fino al 31 dicembre 2016 e quelli emessi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, finalità che verrebbe disattesa laddove fossero previsti due differenti termini entro i quali dover procedere al ritrasferimento degli immobili acquistati con l’agevolazione di cui si discute.”