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Esecuzione forzata: irregolarità degli atti del procedimento

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
30 Ottobre 2014
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 27 agosto 2014, n. 18312, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA – VENDITA FORZATA – EFFETTI – Nullità o irregolarità degli atti del procedimento – Opponibilità all’aggiudicatario – Esclusione – Limiti – Dovere di diligenza dell’acquirente – Irrilevanza.

In materia di vendita forzata, l’acquisto compiuto dall’aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall’esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell’acquirente nell’eseguire i controlli precedenti l’acquisto ma la consapevolezza della nullità e l’esistenza di un accordo in danno all’esecutato intervenuto fra acquirente e creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21110 del 2012