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Esecuzione contro il terzo proprietario

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
24 Novembre 2014
Categoria:   Giurisprudenza

ESECUZIONE FORZATA
Cassazione, sentenza 26 agosto 2014, n. 18235, sez. III civile
ESECUZIONE FORZATA – TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) – Terzo richiedente l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare la compravendita immobiliare – Forma dell’esecuzione – Inapplicabilità del procedimento di cui agli artt. 602, 604 cod. proc. civ. – Applicabilità delle norme sull’esecuzione diretta contro il debitore – Opposizione all’esecuzione proposta dal terzo promissario acquirente – Ammissibilità.

Il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell’esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 e 604 cod. proc. civ.) nei confronti di colui che, dopo l’iscrizione dell’ipoteca, ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento dell’immobile, salvo il diritto del successivo acquirente di proporre opposizione di terzo all’esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Civ. art. 2652
Massime precedenti Conformi: N. 1324 del 1995
Massime precedenti Vedi: N. 19761 del 2012