cliccare per attivare lo zoom
Caricamento mappa logo

INEFFICACIA PARZIALE DEL PIGNORAMENTO

  • slider
Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
29 Febbraio 2016
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 30 novembre 2015, n. 24354, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA – ESTINZIONE DEL PROCESSO – Pignoramento immobiliare – Pluralità di beni – Assenza di certificazione notarile per alcuni di essi – Inefficacia integrale del pignoramento ex art. 567 c.p.c. – Esclusione.

Nella ipotesi di pignoramento di una pluralità di beni, l’art. 567 c.p.c. – nel testo introdotto dal d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella l. n. 80 del 2005, immediatamente applicabile alle procedure pendenti nelle quali non sia stata ancora emessa l’ordinanza di vendita, in virtù dell’art. 2, comma 3 sexies, del d.l. n. 35 del 2005 cit. – non prevede l’estinzione dell’intera procedura ove la certificazione notarile sia carente solo per alcuni dei beni pignorati, circoscrivendo, al contrario, la possibilità per il giudice di dichiarare l’inefficacia del pignoramento soltanto a quello o a quegli immobili pignorati, per i quali manchi il deposito della prescritta documentazione.