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OMESSA NOTIFICA DELL’ORDINANZA DI VENDITA

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Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
15 Gennaio 2015
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26930, sez. III civile
Espropriazione forzata – Espropriazione immobiliare – Ordinanza di vendita – Notificazione – Omissione – Conseguenze

Pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall’art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogniqualvolta detto diritto sia funzionale all’esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell’esecutato.