cliccare per attivare lo zoom
Caricamento mappa logo

ESECUZIONE FORZATA SU BENE INDIVISO

  • slider
Pubblicato da Associazione Notarile 302 - 98
30 Novembre 2014
Categoria:   Giurisprudenza

Cassazione, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22043, sez. I civile

ESECUZIONE FORZATA – BENI INDIVISI – Separazione della quota in natura dell’esecutato – Condizioni – Limiti – Espropriazione di immobile appartenente a condebitori solidali – Fallimento di uno di essi – Subentro del curatore fallimentare – Esclusione della separazione.

In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita, ai sensi degli artt. 599, 600 e 601 cod. proc. civ., solo se i comproprietari dei beni indivisi, non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente, sicché la separazione va esclusa quando, intrapresa l’espropriazione dell’immobile appartenente “pro indiviso” a due coobbligati, uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, ex art. 107 legge fall., il curatore del fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601, Legge Falliment. art. 107
Massime precedenti Conformi: N. 1114 del 1976
Massime precedenti Vedi: N. 10334 del 2005