ESECUZIONE FORZATA
Cassazione, sentenza 26 maggio 2014, n. 11638, sez. III civile
ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – Titolarità del diritto reale pignorato in capo al debitore – Verifica d’ufficio delle risultanze della trascrizione ad opera del giudice – Necessità – Fondamento.
Nell’espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell’esecuzione verificare d’ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, art. 2650, art. 2658 e art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 567 e art. 569
Massime precedenti Vedi: N. 11090 del 1993, N. 11812 del 2011