ESECUZIONE FORZATA IMMOBILIARE
Cassazione, sentenza 29 maggio 2015, n. 11171, sez. III civile
ESECUZIONE FORZATA – IMMOBILIARE – VENDITA – CON INCANTO – Aggiudicazione – Termine per il versamento del saldo prezzo – Perentorietà – Fondamento.
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l’intero sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 585
Massime precedenti Vedi: N. 3607 del 2015 Rv. 634526, N. 9255 del 2015 Rv. 635283
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 262 del 2010 Rv. 611129